Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini
di presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste, propri
stati e requisiti personali, mediante apposite
dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più
autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati
senza che ci sia necessità di presentare
successivamente il certificato vero e proprio.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di
accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i
tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria,
atti da trasmettere all'estero.
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A) Con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a,
vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi
militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualifica
tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai
finidella concessionedi benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato
e categoria di pensione; qualità di studente o
di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri di stato
civileLe dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non
autocertificabili (non ricompresi alla lettera
"A" precedentemente descritta) possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli
eredi; la situazione di famiglia originaria; la
proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel
proprio interesse può riguardare anche stati,
fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, non può contenere manifestazioni di
volontà (impegni, rinunce, accettazioni,
procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui
gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o accertabili da
parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici
giorni richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, copia
fotostatica, non autenticata, dei certificati in
cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale quando siano contestuali ad
una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un
documento di riconoscimento (nel caso di invio
per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a
riceverla (nel caso di presentazione diretta)
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Per avvalersi dell'autocertificazione
direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente
preoccuparsi di compilare il modulo previsto che
non è soggetto ad alcuna autenticazione, per
quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, occorre l'autentica
della sottoscrione (firma) solo quando non sia
contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa
identificazione del dichiarante da parte del
pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del
dichiarante può avvenire in uno dei seguenti
modi:
a) conoscenza diretta da parte del pubblico
ufficiale;
b) testimonianza di due idonei fidefacienti
conosciuti dal pubblico ufficiale;
c) esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato da
una pubblica autorità.
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Attenzione a non effettuare dichiarazioni non
veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere
d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra
Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti
di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è,
d'altra parte, punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
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